Il Decreto Salva Casa ha introdotto importanti aggiornamenti riguardo alle tolleranze edilizie, definendo con maggiore chiarezza i margini di flessibilità nelle costruzioni che non costituiscono una violazione delle normative edilizie.
Le tolleranze edilizie includono le tolleranze costruttive e le tolleranze esecutive, ovvero difformità di lieve entità che non impattano negativamente sulla conformità degli edifici alle normative.
Tolleranze Costruttive
Le tolleranze costruttive sono definite dall’art. 34 bis del D.P.R. 380/2001 e si riferiscono a variazioni lievi dei parametri costruttivi come altezza, distacchi, cubatura e superficie coperta. Queste irregolarità non sono considerate violazioni edilizie se restano entro il 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.
Il Decreto Salva Casa ha introdotto un nuovo comma (1-bis) all’art. 34 bis, specificando che, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, le tolleranze costruttive non sono considerate violazioni edilizie nei seguenti limiti:
- 2% per superfici utili superiori a 500 mq;
- 3% per superfici tra 300 e 500 mq;
- 4% per superfici tra 100 e 300 mq;
- 5% per superfici inferiori a 100 mq.
Questi limiti si applicano esclusivamente alla superficie prevista dal titolo edilizio, senza tenere conto di eventuali frazionamenti successivi dell’immobile.
Gli interventi entro il 24 maggio 2024 che rientrano in questi limiti di tolleranza costruttiva sono esenti dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica, come previsto dall’art. 2, comma 1, del DPR n. 31 del 2017.
Tolleranze Esecutive
Il Decreto introduce anche il nuovo comma 2 bis all’art. 34 bis, che disciplina alcune specifiche casistiche delle tolleranze esecutive, spesso denominate tolleranze geometriche o di cantiere. Tali tolleranze riguardano difformità nella costruzione, purché non violino le normative urbanistiche ed edilizie né compromettano l’agibilità degli edifici.
Rientrano nelle tolleranze esecutive:
- Il minore dimensionamento dell’edificio;
- La mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
- Irregolarità nei muri interni ed esterni;
- Differente collocazione delle aperture interne;
- Modifiche nelle opere di manutenzione ordinaria;
- Errori progettuali corretti durante la fase di cantiere;
- Errori materiali nella rappresentazione progettuale.
- In caso di interventi in zone sismiche, è obbligatorio che un tecnico abilitato attesti la conformità degli interventi alle normative tecniche per le costruzioni in tali zone.
Applicazione e Limiti delle Tolleranze
Per gli interventi realizzati dopo il 24 maggio 2024, la tolleranza rimane fissata al 2%. È importante sottolineare che l’applicazione delle tolleranze edilizie non può ledere i diritti dei terzi, come ad esempio la riduzione del diritto di veduta di un vicino a causa di un incremento non previsto dell’altezza dell’edificio. Spetta al tecnico abilitato verificare eventuali limitazioni dei diritti dei terzi e, se necessario, indicare le azioni correttive o presentare i relativi titoli edilizi.
Questi aggiornamenti rappresentano un passo avanti nella semplificazione normativa, mantenendo l’obiettivo di garantire il rispetto dei diritti e della sicurezza nelle costruzioni, senza compromettere la flessibilità necessaria in fase esecutiva.