Il Diritto di Usucapione: Regole e Applicazioni per Immobili e Terreni Rurali

da Ceo Finance
Usucapione

L’usucapione è un principio fondamentale nel diritto civile italiano, che consente a un possessore di diventare proprietario di un bene, qualora ne mantenga il possesso ininterrottamente per un determinato periodo di tempo, come stabilito dalla legge. Questo istituto si fonda su due elementi principali: il possesso e il tempo. Vediamo in dettaglio come funziona e quali sono i requisiti necessari.

Usucapione Ordinaria

Per quanto riguarda l’usucapione ordinaria, si tratta di beni immobili classificati dall’articolo 812 del codice civile. Questo articolo elenca in modo esemplificativo beni come case, appartamenti, terreni, fondi agricoli e lastrici solari. Secondo l’articolo 1158 del codice civile, il possesso necessario per usucapire questi beni deve durare 20 anni.

Usucapione Abbreviata

L’articolo 1159 del codice civile introduce l’usucapione abbreviata o speciale per beni immobili, che riduce a 10 anni il periodo di possesso necessario, a condizione che il possesso sia stato acquisito in buona fede e vi sia un titolo idoneo al trasferimento del bene, regolarmente trascritto.

Finalità della Normativa

La normativa mira a tutelare non solo la proprietà, ma anche il lavoro dei coltivatori, spesso impegnati in terreni abbandonati da legittimi proprietari. La legge offre termini premianti per l’usucapione, incentivando la coltivazione e l’utilizzo produttivo delle terre montane.

Piccola Proprietà Rurale

L’articolo 1159 bis del codice civile disciplina l’usucapione ordinaria e abbreviata per la piccola proprietà rurale. Esso permette di usucapire un terreno agricolo con fabbricato annesso in 15 anni per fondi rustici situati in comuni montani, e in 10 anni per l’usucapione abbreviata. Queste disposizioni mirano a tutelare sia la proprietà che il lavoro rurale, agevolando i coltivatori che sfruttano terreni abbandonati.

Se il comune montano soddisfa i requisiti altimetrici stabiliti dalla legge (almeno l’80% della superficie sopra i 600 metri di altitudine o un dislivello di almeno 600 metri tra la quota inferiore e superiore del territorio comunale), il fondo può essere usucapito ai sensi dell’articolo 1159 bis.

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